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le Consigliere regionali

Le Consigliere e i Consiglieri di parità svolgono funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza (art. 13 D.Lgs. 198/2006).

A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una Consigliera o un Consigliere di parità. Per ogni Consigliera o Consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente (art. 12 D.lgs. 198/2006). Tali figure istituzionali sono nominate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione delle Regioni e delle Province, sentite le Commissioni regionali e provinciali tripartite. Debbono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro (artt. 12, 13 D.lgs. 198/2006).

Sono membri a tutti gli effetti delle Commissioni regionali e provinciali tripartite, partecipano ai tavoli di partenariato locale ed ai Comitati di sorveglianza, sono inoltre componenti delle Commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. Intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione delle pari opportunità per lavoratrici e lavoratori (art. 15 D.lgs. 198/2006).
Per la regione Emilia-Romagna sono state nominate con decreto 6/3/2008