La relazione annuale

Entro il 20 febbraio di ogni anno la direzione del personale, in collaborazione con il C.P.O., redige una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso

Art. 4 Direttiva 23 maggio  2007

"L´attuazione della direttiva

Le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all´attuazione della direttiva anche avvalendosi della collaborazione del C.P.O. Entro il 20 febbraio di ogni anno la direzione del personale, in collaborazione con il C.P.O., redige una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell´anno precedente e di quelle previste per l´anno in corso.

La relazione dovrà contenere:

La relazione verrà firmata oltre che dal/dalla responsabile del personale anche dal/dalla presidente del C.P.O.

A tal fine, si richiede che le amministrazioni pubbliche evidenzino nei propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all´attuazione della presente direttiva.

Si ricorda che le attività che verranno attuate in base alle indicazioni contenute nella presente direttiva devono essere inserite nei piani triennali di azioni positive (art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 196/2000 e art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001) di cui al punto II.

Ogni anno, entro il 20 febbraio, la relazione, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Ufficio interventi in materia di parità e pari opportunità
Dipartimento per i diritti e le pari opportunità
Largo Chigi, 19
00187 Roma 
e-mail:
direttivapariopportunita@governo.it

Ogni anno, entro il mese di settembre, sulla base delle relazioni trasmesse, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità elaboreranno un rapporto di sintesi che verrà pubblicato e distribuito a tutte le amministrazioni interessate."