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Rapporto sulla situazione del personale femminile e maschile

Alcune informazioni

Le aziende, pubbliche e private, che occupano oltre 100 dipendenti con un contratto di lavoro subordinato (inclusi quindi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità) sono tenute, in base all’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad inviare il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile alle Rappresentanze sindacali aziendali, laddove esistenti, e alle/ai Consigliere/i regionali di parità competenti in base alla sede legale dell’azienda e alle sedi delle eventuali unità produttive con più di 100 dipendenti.

Tale rapporto deve essere compilato sia per il complesso delle unità produttive che per ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti, e contenere tutti i dati relativi allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell´intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, evidenziando per ogni dato quello relativo al personale femminile.

In caso di mancata trasmissione del rapporto, la Direzione Regionale del Lavoro, previa segnalazione delle Consigliere regionali di parità, inviterà l’azienda inadempiente a provvedere entro 60 giorni, termine dopo il quale, in caso di inottemperanza verrà applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 11 del DPR 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere altresì disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall´azienda.

Novità per il biennio 2008-2009 al seguente link:
Rapporto biennio 2008-2009


Riferimenti legislativi